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D.M. 31/07/193496. E' vietato utilizzare le autorimesse come deposito di materiali, tanto più se combustibili. Per le autorimesse dei tipi n. 3, 4, 5, 6 e 7 (escluse quelle a più piani interrati), è ammessa la costituzione di magazzini per le riserve di gomme, parti di ricambio, grassi, oli lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini devono rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione. Per gli oli lubrificanti è ammesso l'uso di distributori mobili, o di fusti di legno con pompa di travaso o misuratrice, oppure di serbatoi metallici a perfetta tenuta, muniti di pompa di distribuzione e di rubinetti con gocciolatoi a ripristino. Carburanti e loro rifornimento 97. I carburanti necessari al rifornimento degli autoveicoli, presso le autorimesse di carattere commerciale, devono di preferenza, essere contenuti in serbatoi interrati con distributori fissi a colonna. Serbatoi e distributori devono essere installati nelle posizioni e colle norme di cui ai precedenti nn. 66, 71, 72 e 82, fuori dell'autorimessa. Qualora ciò non sia possibile, per la posizione topografica dell'autorimessa, o per la ristrettezza della via d'accesso, è ammesso il collocamento della colonna entro l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni a) posizione laterale prossima all'ingresso principale b) estremità superiore del tubo per la sicurezza di 1° grado, portata ad altezza tale da riuscire fuori e superiormente al soffitto dell'autori messa, provveduta di dispositivo a reticelle tagliafiamma c) bocchello del tubo flessibile di distribuzione, a chiusura automatica. Dove non siano ancora in uso i distributori stradali a colonna, è ammesso l'impiego di distributori a carrello, di cui al n. 82; ovvero di recipienti speciali per rivendite (rif. n. 84), muniti però di alto treppiede, con o senza rotelle; oppure di portafusti (n. 82). E' opportuno, in questo ultimo caso, se non esiste distributore volumetrico, che il fusto sia alquanto sollevato da terra, così che si possa fornire il carburante per gravità; e inoltre che il travaso si compia a circuito chiuso (n. 72). Quando non si abbia l'assoluta garanzia che dispositivi adottati impediscono, durante il rifornimento coi mezzi ora accennati, qualsiasi disperdimento di vapori di carburanti, o di loro miscele coll'aria, l'operazione si deve eseguire fuori dell'autorimessa. Il riempimento dei distributori mobili, dei fusti per portafusto e dei recipienti da rivendite non provvisti di dispositivo per il travaso a circuito chiuso, si deve sempre fare all'aperto. Il rifornimento con latte (bidoni) è da considerare eccezionale e transitorio. Si deve fare con tubo flessibile e sempre fuori dell'autorimessa. Quando l'autorimessa è sotto il piano stradale, il rifornimento deve, in ogni caso, farsi fuori della medesima, sul piano stradale. Il carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli non va computato nei quantitativi indicati nel decreto di concessione di deposito rilasciato dalle competenti autorità. L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i 100 litri, può tenersi entro l'autorimessa in luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco, con soglia alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di reti metalliche alle aperture, osservando norme analoghe a quelle dei depositi di carburanti. Queste riserve non possono essere costituite entro autorimesse situate sotto il piano stradale e neppure entro quelle del tipo n. 10 (lagunari, ecc.). Il rifornimento del carburante nei serbatoi degli autoveicoli deve essere fatto all'uscita dalla autorimessa, lontano da qualsiasi fuoco, o fiamma, o da motori in movimento. Il rifornimento degli autoveicoli a serbatoio anteriore, prossimo al motore, deve esser fatto in modo da evitare il totale riempimento del serbatoio, che potrebbe provocare disperdimento di carburante all'esterno. Le autorimesse aventi carattere commerciale non possono costituire riserva di carburante agli autoveicoli se non con latte piene e sigillate. Parcamento 98. Gli autoveicoli, nelle autorimesse, devono essere disposti in modo da occupare il minore spazio possibile, pur permettendo, in caso di bisogno, di essere rapidamente condotti all'esterno, o isolati. Perciò si devono osservare le seguenti condizioni. L'area interna non deve essere occupata fino a saturazione dello spazio disponibile, tenendo presente che a) ogni autoveicolo deve avere intorno a sè uno spazio libero non inferiore a centimetri 60, riducibile a 40, se gli autoveicoli sono frenati o fermati mediante calzatoie b) gli autoveicoli devono potere, con facile individuale manovra, entrare nel parco e uscirne, muovendosi, con adeguata libertà, nei corridoi di disimpegno c) devono sempre essere lasciati liberi tutti gli ingressi, i corridoi di disimpegno, i sottopassaggi e le usciste di sicurezza. Inoltre è da tener conto: della superficie media richiesta dagli autoveicoli (circa 15 metri quadrati); della larghezza di volta (il raggio varia fra 13 e 18 metri circa); dell'essere consentita la marcia degli autoveicoli in entrambi i sensi, oppure in uno solo; della disposizione che si intende, o si può dare, totalmente o parzialmente agli autoveicoli, per rispetto ai corridoi di disimpegno (disposizione longitudinale; oppure diagonale, o a 45°; oppure semidiagonale, o a 60°; ovvero trasversale, o a 90°), con che la larghezza dei detti corridoi può variare fra 3 e 8 metri circa; e infine dell'uso eventuale di speciali sollevatori o pattini a carrello, i quali permettono di molto ridurre lo spazio per la manovra. Officine di riparazione non annesse ad autorimesse 99. Per queste officine che possono presentare pericoli anche maggiori di quelli delle autorimesse normali, si deve osservare quanto segue a) a seconda dell'ubicazione, estensione, disposizione degli ambienti e numero massimo di autoveicoli che possono trovarsi contemporane- amente in riparazione, l'officina deve essere equipara ad uno dei tipi di autorimesse contemplati nelle presenti norme, applicando ad essa analoghe prescrizioni e norme disciplinari b) per quanto possibile deve evitarsi di impiantare l'intera officina se vasta, in sotterranei c) chi dispone dell'officina è tenuto ad indicare all'autorità comunale, le specie di lavori che vi si vogliono eseguire, così che l'autorità stessa ne possa commisurare i pericoli d) per la saldatura autogena, si devono osservare le consuete norme prudenziali; conservando il numero autorizzato di bombole di gas compressi lontano dall'ambiente di lavoro, e tenendo alla mano un solo recipiente di ossigeno e di idrogeno, oppure di ossigeno e di acetilene, assicurati alle pareti per mezzo di catene o di staffe, oppure trasportati su appositi carrelli; meglio se le saldature di questo genere potranno essere fatte fuori dell'officina e) la verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa, può essere eseguita, ma in locale a parte, con porta di comunicazione di norma mantenuta chiusa; il locale deve essere provveduto di aspiratore a forte portata, per la dispersione dei vapori dei solventi; la vernice deve essere conservata, in quantità limitata e senza promiscuità con altre sostanze infiammabili o fermentescibili, entro apposito armadio da tenersi sempre chiuso a chiave f) il magazzino delle materie prime, parti di ricambio, attrezzi, ecc. deve essere separato dal rimanente g) l'officina deve essere provveduta di un congruo numero di estintori efficienti per liqudi infiammabili. Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli 100. A motivo che i serbatoi degli autoveicoli non nuovi e quelli degli autoveicoli nuovi ma già sottoposti a prove, possono, in caso di incendio, presentare non lieve pericolo di scoppio, i locali di deposito, con carattere commerciale, di tali autoveicoli in numero superiore a 15, devono sottostare a prescrizioni analoghe a quelle delle autorimesse; può omettersi però tutto quanto non sia assolutamente indispensabile, dato lo speciale impiego cui tali locali sono adibiti. Debbono essere osservate le norme, in quanto applicabili, di cui ai nn. 94 e 95. Occorre inoltre evitare un soverchio accumulo di autoveicoli, in relazione allo spazio disponibile. Tali depositi debbono sorgere lontano da tutto ciò che può essere causa di incendio (cinematografi; industrie cui si faccia uso di fiamme libere; depositi e rivendite di sostanze infiammabili o fermentescibili; depositi di legnami, ecc.). Norme conformi devono essere osservate per le esposizioni e per le mostre di autoveicoli, evitando possibilmente di sistemarli in locali non costituiti con materiali incombustibili. In caso contrario, deve supplirsi con abbondanza di pronti mezzi per estinzione incendi e con norme di vigilanza e di servizio particolarmente rigorose TITOLO VIII DISPOSIZIONI COMPLETIVE E TRANSITORIE Deroghe delle norme di sicurezza per gli stabilimenti, per i depositi, per le autorimesse e per le officine di riparazione 101. Qualora, per speciali condizioni della località, non fosse possibile, in qualche caso, rispettare le distanze dai fabbricati esterni, o la larghezza della zona di protezione, o qualora, per le speciali condizioni delle manipolazioni da eseguire, o delle sostanze da trattare, non fosse attuabile qualcuna delle norme di sicurezza stabilite, potrà il Ministero dell'interno concedere deroghe, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, quando l'impianto proposto pre- senti, nel suo complesso, a motivo dell'adozione di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio garanzie di sicurezza sufficienti. Revisione degli impianti esistenti 102. Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere completamente sistemati, secondo le presenti norme entro tre anni dalla loro pubblicazione. Dovranno però essere immediatamente attuate tutte quelle provvidenze che non importino notevoli modificazioni allo stato attuale, e che consistono specialmente in forniture per il pronto intervento in caso di incendio. Gli impianti predetti possono essere sottoposti a visita di controllo, a cura del Ministero dell'interno e per mezzo di organi da lui delegati, a spese degli interessati. Il Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, potrà consentire, in casi particolari, specifici adattamenti e completamenti che garantiscano ugualmente la sicurezza. I distributori stradali di benzina, miscele carburanti, gasoil e nafta (serbatoi compresi), già esistenti, a qualunque tipo appartengano, possono rimanere in funzione. Art. 2. Con l'entrata in vigore delle norme tecniche predette, che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali, che disciplinano la stessa materia |
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